Legge regionale 15 gennaio 2009, n. 2
Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.
(BUR n. 1 del 16 gennaio 2009, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2009)
Art. 1
(Oggetto)
- La Regione promuove e sostiene l’istituzione di un Parco Storico attraverso la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al periodo 1806-1815, caratterizzato dall’avvento dell’esercito napoleonico in Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.
Art. 2
(Finalità e obiettivi)
- Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo articolo 3, teatro delle battaglie tra l’esercito transalpino e i borboni alleati con gli inglesi.
- Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:
- restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al successivo articolo 9;
- attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;
- organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;
- sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in Calabria;
- pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a tutti, per un’azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;
- attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;
- favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.
Art. 3
(Consorzio)
- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attività di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme, Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano, Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l’Associazione culturale onlus «G.Murat» di Pizzo.
- Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed all’insediamento dell’assemblea generale consortile composta da un rappresentante per ogni soggetto partecipante.
- L’assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.
Art. 4
(Organi esecutivi)
- Sono Organi esecutivi del Consorzio:
- l’Assemblea generale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Art. 5
(Comitati consultivi)
- Sono organi consultivi del Consorzio:
- il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;
- il Comitato tecnico scientifico.
Art. 6
(Statuto)
- Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l’Assemblea generale consortile provvede all’adozione dello Statuto, soggetto all’approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di acquisizione delle controdeduzioni.
- Lo Statuto disciplina, tra l’altro:
- funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4e 5;
- forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;
- organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale degli Enti locali;
- le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente articolo 3, con esclusione dell’Associazione «G. Murat».
Art. 7
(Entrate del Consorzio)
- Le entrate del Consorzio sono costituite da:
- contributi annuali fissi degli Enti consorziati;
- contributi ordinari o straordinari della Regione;
- contributi straordinari provenenti da altre Istituzioni pubbliche e private;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell’ambito del Parco.
Art. 8
(Disciplina gestionale)
- Tutte le attività gestionali e contabili del Consorzio restano disciplinate dalla normativa vigente per gli Enti locali.
Art. 9
(Strumenti di pianificazione)
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assemblea generale consortile, su proposta del Comitato direttivo, adotta il Piano territoriale del Parco Storico che e trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione, trascorsi i quali si intende approvato.
- Il termine di cui al comma 1 si può interrompere, per una sola volta, in caso di richiesta di modifiche e integrazioni, e riacquista vigore dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.
- A conclusione dell’iter il Presidente del Parco provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
(Promozione e coordinamento regionale)
- La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, coordinamento istituzionale e controllo.
Art. 11
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.